🔴 OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

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Siamo disponibili alla Revisione legale dei conti di una societĂ  sottoposta o meno (volontariamente) agli obblighi per legge.
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Nell’attuale formulazione, l’art. 2477, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è necessaria quando la società:
a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b. controlla una societĂ  obbligata alla revisione legale dei conti;
c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unitĂ  (ULA).

Al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. la S.r.l. coinvolta potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

  • nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali), oppure
  • nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o societĂ  di revisione per la revisione legale dei conti, oppure
  • nominare un revisore o una societĂ  di revisione per la revisione legale dei conti.
    L’obbligo di nomina cessa dopo che per tre esercizi consecutivi non si supera alcuno dei tre limiti sopra riportati.
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