La comunicazione dell’evento “fuori servizio” codice 608 (magazzino/periodo di inattività) da parte del Registratore Telematico
– nel caso in cui di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni
– è facoltativa, a partire dallo scorso anno.
Non trattandosi di un obbligo ma solo di una facoltà, la mancata comunicazione del periodo di inattività non è sanzionabile, per quanto l’Agenzia ne consigli l’adozione al fine di monitorare in modo più puntuale l’attività dei Registratori Telematici che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi.
In prossimità dell’inizio del periodo di chiusura estiva per la maggior parte degli esercenti, coincidente con il mese di agosto, occorre valutare gli adempimenti eventualmente imposti in relazione alla prolungata inattività del Registratore telematico, in particolare con riferimento alla specifica funzionalità che consente la comunicazione dello stato “Fuori servizio“ in caso di interruzione dell’attività.
Sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi viene espressamente chiarito che l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “ può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, la chiusura dell’attività superiore a 12 giorni.
In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sono obbligati a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
È tuttavia, opportuno valutare la possibilità di procedere alla messa “fuori servizio” al fine di evitare che l’Agenzia delle entrate possa richiedere chiarimenti in merito alla mancata trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dott. Stefano De Pascali
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