Agenzia Entrate Riscossione (ex EQUITALIA), dilazione in 120 rate sulle istanze presentate dal 2025

Ai fini della concreta applicazione della dilazione a 120 rate mensili con l’agente della riscossione, prevista dalla riforma della riscossione, occorre attendere la pubblicazione dell’apposito decreto attuativo delle Finanze, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore. Le nuove regole sulla rateazione sono comunque destinate a operare dalle istanze presentate dal 1° gennaio dell’anno prossimo.

Questa la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a uno dei quesiti che saranno presentati oggi in occasione dell’edizione speciale di Telefisco.

Il decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha revisionato il testo dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, riferito alle rateazioni con agenzia delle Entrate-Riscossione. Il senso delle modifiche apportate è quello di allungare gradualmente la durata massima dei piani di rientro. Come confermato dalle Entrate, le disposizioni in esame sono destinate ad avere efficacia a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

Una delle novità della riforma consiste nel fatto che la maxi rateazione a 120 rate mensili diventa uno strumento, per certi versi, ordinario a disposizione del contribuente. Attualmente, vale ricordare, il debitore, per accedervi, deve dimostrare di non poter sostenere la rata determinata secondo le normali scadenze massime, che non possono eccedere le 72 rate mensili.

A partire dall’anno prossimo, invece, l’ingresso nella dilazione decennale è disciplinato dai medesimi criteri applicabili alle altre rateazioni, con la sola differenza che occorre sempre dimostrare lo stato difficoltà del debitore, anche se il debito da dilazionare non supera 120.000 euro. A proposito degli indicatori dello stato di difficoltà, vale evidenziare che, a legislazione vigente, gli stessi sono stabiliti in direttive dell’Ader. Per le persone fisiche, l’indicatore è il valore dell’Isee, per i soggetti diversi da questi, il riferimento è ad alcuni indici di bilancio (indice di liquidità e rapporto tra debito da rateizzare e valore della produzione).

Con la novella, invece, le modalità applicative degli indicatori, compreso, si ritiene, il collegamento tra il valore degli stessi e la durata massima del piano di rientro, devono essere stabilite in un futuro decreto attuativo delle Finanze. Per questo motivo, la risposta dell’Agenzia ha confermato che i parametri di ingresso nella nuova dilazione a 120 rate mensili dovranno anch’essi essere fissati nell’emanando decreto.

Si evidenzia che anche la disciplina della rateazione, come ridisegnata dalla riforma, è stata riversata nello schema di Testo Unico della riscossione, appena trasmesso alle camere. Nel nuovo Testo Unico trovano spazio, oltre alla disciplina attualmente recata nel Dpr 602/1073, tra le altre, anche le disposizioni del Dlgs 112/1999, che riguardano i rapporti tra l’ente creditore della partita affidata e l’agente della riscossione, e quelle sulla sospensione legale della riscossione. Tra le prime, si segnala la norma che prevede che, in caso di ricorso contro l’agente della riscossione avente ad oggetto errori imputabili all’agenzia delle Entrate, l’Ader deve chiamare in causa l’agenzia delle Entrate, altrimenti risponde delle spese di lite. La sospensione legale della riscossione, inoltre, viene anch’essa correttamente inserita nel quadro ordinamentale del testo unico. Si tratta del diritto del contribuente di presentare una apposita istanza, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione dell’Ader, con cui si rilevano eventuali vizi della pretesa imputabili alle Entrate (ad esempio, intervenuto sgravio dell’affidamento). L’istanza ha l’effetto di sospendere immediatamente le azioni di recupero, con l’ulteriore conseguenza che, in caso di silenzio protrattosi per almeno 220 giorni, la pretesa, salvo eccezioni, viene caducata

di Luigi Lovecchio

Sole24ore

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