Pubblicato il decreto che fissa i parametri per chiedere anche fino a 120 rate. Sul sito di agenzia delle Entrate Riscossione in arrivo un calcolatore che simula il piano di rientro
La riforma allunga progressivamente la durata massima dei piani di rientro con l’agente della riscossione. In particolare, per quanto attiene ai piani di rientro aventi ad oggetto somme non superiori a 120mila euro, per le quali dunque il debitore si limita ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto, si stabiliscono i seguenti scaglioni di durata massima del piano:
a) 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
b) 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
c) 108 rate mensili, per domande presentate a partire dal 1° gennaio 2029.
Diversa è invece la scansione nelle ipotesi in cui il debitore comprovi lo stato di difficoltà, anche nel caso in cui non vi sia tenuto, in quanto il debito non supera il limite di legge. In tale eventualità, infatti, per somme maggiori di 120mila euro, la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. Per somme fino a 120mila euro, invece, la durata massima del piano di rientro viene così modulata:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a centoventi rate, per istanze presentate nel 2027 e nel 2028;
3) da centonove a centoventi rate, per istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2029.
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