
Appena disponibili i modelli la riammissione eviterà misure cautelari ed esecutive. I decaduti potranno inviare l’istanza telematica entro il 30 aprile.
La presentazione della nuova domanda di riammissione alla rottamazione quater determina, tra gli effetti immediati, la preclusione dell’avvio nuove procedure esecutive e dell’adozione di misure cautelari, quali il fermo dei veicoli e l’ipoteca. Il ripescaggio dei debitori decaduti al 31 dicembre 2024 dalla definizione agevolata degli affidamenti – inserito nell’articolo 3-bis del Milleproroghe (Dl 202/2024) in conversione al Senato in prima lettura – prevede la trasmissione in via telematica di una apposita istanza, entro 30 aprile. Il modello di istanza sarà inoltre reso disponibile da agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), sul proprio sito internet, entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La sola presentazione dell’istanza consente di anticipare alcuni EFFETTI FAVOREVOLI DELLA SANATORIA. Si tratta in particolare:
a) della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
b) della sospensione dei pagamenti delle dilazioni in corso con l’agente della riscossione;
c) del divieto di nuova iscrizione di fermi dei veicoli e di ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
d) del divieto di avvio di nuove procedure esecutive;
e) del divieto di prosecuzione delle procedure già avviate, fatta eccezione per quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) della condizione di regolarità fiscale e contributiva del debitore.
È quindi evidente che il contribuente avrà tutto l’interesse ad anticipare la trasmissione della nuova istanza di riammissione, non appena l’Ader ne avrà resa disponibile la procedura di inoltro. In questo modo, infatti, si bloccano tra l’altro i pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione. Per i pignoramenti già in corso, la procedura è sospesa con la presentazione della domanda. L’estinzione della stessa si ottiene con il pagamento della prima rata della riammissione, in scadenza al 31 luglio prossimo.
Tra gli altri vantaggi correlati alla trasmissione dell’istanza vi è quello di non essere considerati morosi verso l’agente della riscossione. Ne deriva che, ad esempio, se il contribuente deve ricevere dei pagamenti da una pubblica amministrazione maggiori di 5mila euro, non dovrà temere blocchi in sede di segnalazione effettuata ad Ader, in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Lo stesso dicasi se l’interessato deve ricevere l’erogazione di un credito d’imposta, in relazione al quale, dunque, non vi saranno i presupposti per azionare la proposta di compensazione con le somme a ruolo, prevista nell’articolo 28-ter del Dpr 602/1973.
Con riferimento alle dilazioni in corso, si rileva che se il debitore è decaduto dalla rottamazione nel corso del 2024, lo stesso avrebbe comunque potuto chiedere una nuova dilazione ordinaria (ex articolo 19 del Dpr 602/1973) del debito residuo, a condizione che le somme dovute non fossero state già incluse in precedenti dilazioni ordinarie decadute.
In tale eventualità, il contribuente ha l’interesse a non far decadere questa nuova dilazione, allo scopo di conservarsi una sorta di “rete di protezione”, in caso di futuri abbandoni della rottamazione quater. Allo scopo, sarà quindi sufficiente ottenere la sospensione del piano di rientro, trasmettendo la nuova domanda prima che si sia maturato il mancato versamento di otto rate, anche non consecutive.
di Luigi Lovecchio IlSole24ore