Polizze per rischi catastrofali: scatta l’obbligo per tutte le imprese

Entro il 31 marzo 2025 tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, devono dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali. L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe al 31 marzo 2025.

L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-lI, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali.

La polizza assicurativa può prevedere un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il decreto specifica che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo. L’articolo 3 del decreto fornisce una precisa descrizione dei fenomeni di alluvione, inondazione ed esondazione, specificando che devono essere considerate come “singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione”. Così come previsto per le alluvioni, anche in caso di terremoto, verranno ricompresi in un unico sinistro tutti i danni derivati dallo sciame sismico verificatosi nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile. Purtroppo, il quadro normativo in commento non ricomprende gli incendi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali. Infine, con riguardo ai massimali di indennizzo, sono previste tre diverse fasce: a) sino a 1milionedi euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo; b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%; c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.

Cosa succede in caso di mancata stipula?

A partire dal 2025, lo Stato italiano trasferisce alle compagnie assicurative l’onere di risarcire le imprese per i danni subiti dai sempre più ricorrenti eventi calamitosi, seppure entro confini definiti dalla legge e sotto la supervisione dell’IVASS e della CONSAP. Al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.

POLIZZE ANTI-CATASTROFALI – spunta una relazione “segreta”, che poi altro non sarebbe che la Relazione tecnica al decreto pubblicato, stranamente non resa pubblica, che chiarisce indirettamente alcuni dubbi – altri ne restano – ma si va verso una proroga. Oggi il Sole 24 Ore pubblica un articolo molto interessante, che riassumo qui: (la frana) per frana si intende «il distacco rapido di roccia per un intero rilievo sotto l’azione della gravità». (l’alluvione) sono incluse nella copertura l’inondazione ed esondazione intese come fuori uscita di acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o argini artificiali. Sono escluse, invece, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, trasudazione oppure allagamenti dovuti dall’impossibilità del suolo di assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevata intensità (le cosiddette bombe d’acqua). (sisma) è quello riconducibile al «sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene». Sono escluse le eruzioni vulcaniche, i bradisismi, le valanghe e le slavine, alluvioni, esondazione, inondazione, allagamenti, mareggiate anche se conseguenti a terremoto.Altri aspetti chiariti dalla relazione: l’obbligo di copertura comprende anche «l’affitto d’azienda e l’usufrutto d’azienda nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore». L’utilizzatore delle immobilizzazioni è quindi obbligato ad assicurarsi, anche se persona fisica, a meno che non lo abbia già fatto il proprietario. Sono tenuti alla copertura assicurative «tutte le imprese per le quali è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese in qualsiasi sezione e per qualsiasi motivo». Nota: vista la lunga serie di danni esclusi, verrebbe da chiedersi perchè assicurarsi; si spera che prorogando l’adempimento si chiariscano meglio tante cose……

Questa comunicazione è puramente informativa. Si consiglia di contattare il proprio responsabile assicurativo per comprendere se ci sono casi di ESCLUSIONE. lo sono a disposizione per eventuale interlocuzione con l’assicuratore.

Dott. Stefano De Pascali

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